Art. 3.

      1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

      «5. Sulla base di norme regionali e solo per la selvaggina stanziale, ogni cacciatore, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia della regione in cui risiede e può avere accesso anche in altri ambiti territoriali di caccia di altre regioni, previa autorizzazione e conseguente pagamento della quota di accesso. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, con esclusione della

 

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zona faunistica alpina, ogni cacciatore che ha optato per la caccia d'appostamento o vagante ha diritto al libero accesso in tutte le regioni del territorio nazionale comprese quelle a statuto speciale ed incluse le isole, previo pagamento di una tassa di concessione regionale indicata dalla regione nella quale il cacciatore intende esercitare l'attività venatoria, per un importo massimo di 52 euro, rivalutabile alla scadenza del piano faunistico regionale, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. Le somme introitate dalle regioni sono ripartite tra le rispettive province con il programma venatorio annuale e in funzione del territorio utile alla caccia di ogni provincia. Tali somme sono utilizzate dalle amministrazioni provinciali per attività di censimento e monitoraggio, di vigilanza e prevenzione incendi e di vigilanza sulle attività illecite a danno del patrimonio ambientale e faunistico, nonché per l'immissione di fauna stanziale sul territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia».